IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO:
1) Delibera l’approvazione del Programma Annuale e del Conto consuntivo.
2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
a) surroga dei membri decaduti o cessati;
b) approva il Piano dell’Offerta Formativa;
c) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
d) adotta il regolamento interno dell’Istituto
e) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici,
f) verifica e modifica il Programma Annuale;
g) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali , beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall’art. 33 del D. 1/2/2001 n. 44;
h) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica;
i) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
j) adesione a rete di scuole e consorzi
k) esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe.
Il CdI ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
In particolare il CdI adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto.
Stabilisce, poi, i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Componenti che hanno diritto alla rappresentanza
Docenti: L’elettorato attivo e passivo compete a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato ed ai docenti supplenti annuali. I docenti supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in ciascun istituto. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo nell’istituto in cui prestano servizio Personale ATA: L’elettorato attivo e passivo spetta al Personale con contratto a tempo indeterminato ed al Personale supplente annuale. Genitori: L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta: L’elettorato attivo e passivo compete a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato ed ai docenti supplenti annuali. I docenti supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in ciascun istituto. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo nell’istituto in cui prestano servizio
Personale ATA: L’elettorato attivo e passivo spetta al Personale con contratto a tempo indeterminato ed al Personale supplente annuale.
Genitori: L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta